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Sez. 1, Sentenza n. 25365 del 29/11/2006 (Rv. 594981 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Liquidità - Nozione - Contestazione del credito - Incidenza sulla liquidità - Esclusione - Conseguenze - Interessi di pieno diritto - Maturazione.
Stato
decisa il 2006-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594981-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

La liquidità del credito - e cioè la determinazione del suo ammontare in una quantità definita, o la sua determinabilità mediante meri calcoli aritmetici in base ad elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge - è una caratteristica oggettiva sulla quale non incide l'eventuale contestazione da parte del debitore, che attiene all'accertamento del credito stesso, non alla sua consistenza. Pertanto un credito (nella specie da deposito su libretto bancario) fornito di tale caratteristica produce interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., ancorché sia contestato dal debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1782, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)