Sez. L, Sentenza n. 7315 del 20/05/2002 (Rv. 554542 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili ultracinquantacinquenni e infrasessantacinquenni - Assegno di invalidità - Requisito della incollocazione al lavoro - Portata - Stato di disoccupazione - Onere della prova a carico dell'invalido - Sussistenza - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Limiti.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" va inteso come stato di disoccupazione di cui l'assistito ultracinquantacinquenne (ma di età inferiore ai sessantacinque anni) deve dare la prova, eventualmente anche per presunzioni, escluse, peraltro, quelle fondate su mere asserzioni collegate all'età, alle difficoltà occupazionali per gli invalidi e alla notoria difficoltà di trovare occupazione anche per soggetti giovani e validi, posto che l'art. 1 legge n. 482 del 1968 esclude dall'iscrizione in tali liste, o nella lista di collocamento ordinario, coloro che abbiano superato i cinquantacinque anni, atteso che il lavoratore invalido ha diritto di essere avviato al lavoro secondo un meccanismo che tenga conto della sua menomazione. Peraltro il requisito dell'incollocabilità al lavoro deve essere accertato con riferimento al momento della decisione giudiziale e non a quello della domanda amministrativa, in quanto, essendo connaturale al suddetto requisito una possibile alternanza di momenti di iscrizione e momenti di mancata iscrizione nelle liste speciali di collocamento, non avrebbe alcun rilievo effettuare il relativo accertamento con riguardo al momento della domanda amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)