Sez. L, Sentenza n. 2628 del 23/02/2001 (Rv. 544089 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Attribuibilità - "Incollocazione al lavoro" - Elemento costitutivo della fattispecie - Configurabilità - Esistenza di due diverse nozioni di "incollocazione al lavoro" rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi di età compresa tra i cinquantacinque anni compiuti e i sessantacinque anni - Portata rispettiva.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità, la "incollocazione al lavoro" - che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione - assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per poter beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi, infatti, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche; con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) - che non hanno diritto all'iscrizione nelle suddette liste - l'incollocazione al lavoro" deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di un'occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido (la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni), senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)