Sez. 1, Sentenza n. 492 del 21/01/1981 (Rv. 410966 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESUPPOSTI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESUPPOSTI.*
In tema di rapporti patrimoniali fra coniugi separati, il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento, secondo la previsione dell'art 156 (nuovo testo) cod civ, postula, oltre al fatto che il coniuge istante difetti di adeguati redditi propri, la circostanza che al coniuge medesimo non risulti addebitata la separazione, per non esservi stata una richiesta di accertamento in tal senso, ovvero per essersi l'accertamento stesso concluso con esito negativo, mentre prescinde dalla ricorrenza di una pronuncia di addebitabilita a carico dell'onerato, la cui Mancanza, quindi, tanto per difetto di relativa domanda, quanto per rigetto della medesima, resta a detto fine irrilevante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)