Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 08/03/1983 (Rv. 426544 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ATTRIBUIBILITÀ - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ATTRIBUIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel giudizio di separazione dei coniugi - a differenza che nel giudizio di divorzio, ove assumono rilievo, ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio, le ragioni della decisione - le condizioni alle quali è sottoposto il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono, alla stregua dell'art. 156 cod. civ., nella non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, nella Mancanza nel coniuge beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, con la conseguenza che al coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta, nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la separazione sia stata pronunziata con o senza addebito. (V 492/81, mass n 410966).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)