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Sez. 1, Sentenza n. 8153 del 05/11/1987 (Rv. 455798 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - NON ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE AL CONIUGE TENUTO ALLA PRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455798-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - NON ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE AL CONIUGE TENUTO ALLA PRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*

Nel giudizio di separazione dei coniugi, a differenza che nel giudizio di divorzio, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della Determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali è sottoposto il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare, consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento, nella Mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri, e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione, il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la separazione sia stata pronunciata con o senza addebito alla controparte. (Conf 1687/83, mass n 426544; (Conf 492/81, mass n 410966).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)