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Sez. 3, Sentenza n. 1405 del 23/02/1983 (Rv. 426224 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426224-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La legge 8 gennaio 1979 n. 2, là dove stabilisce che, se sorga contestazione sul riscatto agrario, il termine per il versamento del prezzo da parte del retraente decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto di riscatto, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 cost.. (V 6219/81, mass n 417006; (V 5863/81, mass n 416597 e 416598; (V 1355/81, mass n 411976).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)