diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5863 del 06/11/1981 (Rv. 416597 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1981-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416597-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 28 maggio 1965 n. 590, nella interpretazione autentica offerta dalla legge 8 gennaio 1979 n.2, nella parte in cui stabilisce che i termini per l'Esercizio del diritto di riscatto dei fondi rustici, ove sorga contestazione sul riscatto stesso, decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il relativo diritto, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 cost., in quanto la disposizione denunciata opera un bilanciamento degli interessi in conflitto - tutti egualmente rilevanti sul piano costituzionale - riservato sicuramente alla discrezionalità del legislatore ordinario, razionalmente esercitata. (Conf 6502/80, mass n 410277; (Conf 1185/80, mass n 404679; (Conf 4801/79, mass n 401404).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)