Sez. 3, Sentenza n. 6219 del 21/11/1981 (Rv. 417006 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DIFFERENZA TRA PRELAZIONE E RISCATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DIFFERENZA TRA PRELAZIONE E RISCATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, in relazione alla legge 8 gennaio 1979 n. 2 - nella parte in cui non prevede anche a favore di chi esercita la prelazione agraria il decorso del termine per il versamento del prezzo dal passaggio in giudicato della sentenza che dispone il trasferimento, così come è stabilito per chi esercita il riscatto - in quanto, trovandosi detti soggetti in situazioni nettamente diverse, non è configurabile la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)