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Sez. 2, Sentenza n. 3941 del 18/03/2002 (Rv. 553125 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE | Facoltà accordata al debitore - Esercizio - Modalità e tempo - Criteri legali di imputazione del pagamento - Applicabilità a debiti prescritti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553125-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE

In caso di crediti di natura omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dall'art. 1193, comma primo, cod. civ., di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace. Peraltro, i criteri legali d'imputazione, quali previsti dall'art. 1193 citato, riguardano solo le obbligazioni per le quali il creditore possa pretendere l'adempimento e non si riferiscano, quindi, ai debiti prescritti, il cui pagamento costituisce un caso di adempimento di obbligazione naturale e, pertanto, esaurisce i suoi effetti nella "soluti retentio", senza che, pertanto, tali obbligazioni possano essere compresi tra quelli cui riferire il pagamento effettuato dal debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)