Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 02/06/2000 (Rv. 537182 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA | Prescrizione breve di un anno ex art. 2952 cod.civ. - Ambito di applicazione - Voci accessorie degli interessi legali e del maggior danno - Inclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA
La prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, prevista dall'art. 2952, secondo comma, cod. proc. civ., trova applicazione non solo per quelli espressamente pattuiti nel contratto di assicurazione, ma anche per le voci accessorie degli interessi legali e del maggior danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)