Sez. 6 - 5, Sentenza n. 16109 del 29/07/2015 (Rv. 636297 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Depositi fiscali ai fini IVA - IVA all'importazione - Sospensione del pagamento senza immissione fisica del bene nei depositi fiscali - Sanzione - Art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di depositi fiscali, previsti dall'art. 50 bis del d.l. 30 n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 427 del 1993, la sanzione applicabile all'importatore che si avvalga del sistema di sospensione del versamento dell'IVA senza immettere materialmente la merce nel deposito, va individuata, in assenza di disposizioni sanzionatorie speciali per l'omesso o ritardato versamento del tributo, non rinvenibili né nel d.P.R. n. 43 del 1973 né nel Reg. CEE n. 2913 del 1992 (codice doganale comunitario), nell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, che è norma di carattere generale, atteso che, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 17 luglio 2014 in C-272/13, l'IVA all'importazione è un tributo interno.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913, Decreto Legisl. 18/12/1992 num. 472 art. 13, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)