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Sez. 5, Sentenza n. 43871 del 09/11/2005 Cc. (dep. 01/12/2005) Rv. 232731 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Adozione della misura cautelare del sequestro preventivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232731-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta (art. 216 L. fall.), è legittima l'ordinanza che applica la misura cautelare del sequestro preventivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto la previsione di cui all'art. 238 Legge fall.consente lo svolgimento di attività di indagine in relazione al reato in questione anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento, a condizione che ricorrano indizi dello stato di insolvenza (art. 7 L. fall.) o che concorrano gravi motivi e sia stata presentata domanda per ottenere la dichiarazione di fallimento. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato i gravi motivi di cui all'art. 238 L. fall. in consistenti debiti nei confronti di innumerevoli soggetti nonché nella creazione di una fitta rete di società collegate preordinate al raggiungimento di finalità aventi rilievo penale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 238, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)