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Sez. 1, Sentenza n. 7331 del 01/07/1995 (Rv. 493161 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Ingiunzione emessa prima dell'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990 - Obbligo di indicare il termine entro il quale va proposta l'opposizione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493161-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

Ai fini della legittimità di un'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 legge 24 novembre 1981 n. 689, emanata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sul procedimento amministrativo, non assume rilievo la presenza o meno dell'indicazione del termine entro cui va proposta, a pena di decadenza, l'opposizione davanti al pretore, atteso che in quel momento non esisteva il dovere dell'amministrazione di apporre tale avvertenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)