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Sez. 1, Sentenza n. 1401 del 27/01/2004 (Rv. 569702 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Omessa indicazione nell'atto dell'autorità a cui ricorrere - Conseguenze - Regime dell'errore scusabile - Applicabilità - Contenuto necessario della relativa eccezione - Fattispecie in tema di ordinanza - ingiunzione per violazione del codice stradale.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569702-01

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE

La mancata osservanza della norma - applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi - dettata dall'art. 3, comma quarto, della legge n. 241 del 1990, che impone di indicare "in ogni atto notificato al destinatario" l'autorità a cui è possibile ricorrere contro l'atto stesso e il relativo termine, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di specificare il contenuto della relativa eccezione (e di riprodurne il contenuto nel ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza dello stesso), sì da mettere il giudice in condizione di valutarne l'effettiva capacità "liberatoria".(Nella fattispecie, relativa a ordinanza - ingiunzione per violazione del codice stradale contenente l'indicazione del termine per l'opposizione, ma non quella del giudice di pace territorialmente competente, la S.C. ha escluso la decisività della censura mossa all'ordinanza del giudice di pace dichiarativa della tardività dell'opposizione con il ricorso per cassazione, in quanto quest'ultimo si limitava a dedurre l'incompletezza del provvedimento amministrativo, di per sè non decisiva in quanto la lacuna dell'ordinanza in discussione poteva soltanto giustificare la proposizione dell'opposizione ad un giudice incompetente, mentre il ricorrente non aveva dedotto di aver tempestivamente iniziato il giudizio, ancorché davanti a giudice incompetente, impedendo così ogni decadenza, ovvero la ragione per cui non era riuscito a "girare" tempestivamente l'opposizione al giudice di pace competente).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)