Sez. 3, Sentenza n. 9725 del 25/07/2000 (Rv. 538749 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Omessa indicazione nell'ordinanza - ingiunzione del termine per proporre opposizione e dell'autorità competente - Effetti - Mancato rispetto del termine per proporre opposizione - Decadenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'omessa indicazione nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento) del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge n. 241 del 1990, impedisce la decadenza dal diritto di proporre opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)