Sez. 1, Sentenza n. 1647 del 04/07/1967 (Rv. 328459 - 01)
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - CONDIZIONI - INESISTENZA DEL CREDITO VANTATO DAL CREDITORE ISTANTE - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO.*
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - CONDIZIONI - INESISTENZA DEL CREDITO VANTATO DAL CREDITORE ISTANTE - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO.*
In tema di responsabilita per danni del creditore che ha chiesto la dichiarazione di fallimento, poi revocato, occorre tener distinta la ipotesi in cui la revoca sia stata conseguente all'accertata insussistenza del credito vantato dal creditore istante, dall'altra diversa ipotesi in cui la revoca sia stata pronunciata per la Mancanza dei presupposti subiettivi ed obiettivi necessari, pur nel concorso del credito vantato, a giustificare la procedura fallimentare. Nella prima ipotesi, in applicazione del secondo comma dell'art. 96 cod.proc.civ., e sufficiente per la responsabilita del creditore istante il difetto della normale prudenza nella seconda ipotesi, invece, in applicazione del primo comma del medesimo articolo, e necessario, per la condanna ai danni del soggetto che promosse la procedura fallimentare, una condotta dolosa o gravemente colposa. (Conf. 1245-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)