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Sez. 1, Sentenza n. 4230 del 12/12/1974 (Rv. 372903 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA E COMPETENZA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - INSUSSISTENZA DEL CREDITO O MANCANZA DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL FALLIMENTO - CONDANNA AL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1974-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372903-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA E COMPETENZA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - INSUSSISTENZA DEL CREDITO O MANCANZA DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL FALLIMENTO - CONDANNA AL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*

Ai fini della condanna al risarcimento dei danni del creditore che abbia chiesto la dichiarazione di fallimento, poi revocata, e sufficiente l'avere agito senza la normale prudenza nel caso di accertata insussistenza del credito vantato, mentre occorre una condotta dolosa o gravemente colposa nel caso di accertata Mancanza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della dichiarazione di fallimento. (V 1274'69, mass n 339928; 886'68, mass n 332216; (V 1647'67, mass n 328459).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)