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Sez. 1, Sentenza n. 3540 del 05/08/1977 (Rv. 387133 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL CREDITORE ISTANTE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387133-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL CREDITORE ISTANTE - PRESUPPOSTI.*

Ai fini della condanna al risarcimento dei danni del creditore che abbia chiesto la dichiarazione di fallimento poi revocata (o ritenuta invalida), e sufficiente avere agito senza la normale prudenza nel caso di accertata insussistenza del credito vantato, mentre occorre una condotta dolosa o gravemente colposa nel caso di accertamento relativo alla Mancanza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della dichiarazione di fallimento. (V 1274/69, mass n 339928; (V 886/68, mass n 332216; (V 1647/67, mass n 328459; (Conf 4230/74, mass n 372903).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)