Sez. 1, Sentenza n. 936 del 02/04/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169295 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO DISCREZIONALE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO DISCREZIONALE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, il giudizio discrezionale di pericolosità sociale, congruamente motivato e fondato su una serie di elementi indiziari univoci ancorati a fatti e circostanze obbiettivi, si sottrae al Sindacato di legittimità. (V mass n 143899; (V mass n 141205; (V mass n 155962).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)