Sez. 1, Sentenza n. 9570 del 02/04/1986 Ud. (dep. 23/09/1986) Rv. 173777 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PROCEDIMENTO - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PROCEDIMENTO - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
In tema di misure di prevenzione (nella specie "foglio di via obbligatorio"), il potere-dovere del giudice ordinario di verificare la legittimità dell'atto amministrativo trova il suo limite nella valutazione intrinseca della discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione. Infatti il vizio logico-giuridico del provvedimento può tradursi in quello di legittimità solamente nei casi di difetto di Competenza dell'autorità che ha emesso il provvedimento amministrativo, di non conformità di esso alle prescrizioni di legge ed infine di vizio assoluto di motivazione per difetto di nesso tra i presupposti di fatto e le conclusioni, così da porre in evidenza un abuso del potere discrezionale. (V mass n 169295; (Conf mass n 170185; (Conf mass n 169442; (Conf mass n 165724; (Conf mass n 153640, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)