Sez. 1, Sentenza n. 5567 del 06/03/2009 (Rv. 607414 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Debito di valore - Rivalutazione monetaria maturata dalla pronuncia di primo grado alla decisione d'appello - Liquidazione da parte del giudice di secondo grado - Potere officioso - Sussistenza - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nell'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito, la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado deve essere accertata e liquidata dal giudice d'appello d'ufficio, trattandosi di debito di valore, anche quando sia passata in giudicato la statuizione, contenuta nella pronuncia di primo grado, riguardante il mancato riconoscimento della svalutazione nel periodo anteriore alla sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)