Sez. L, Sentenza n. 3297 del 03/06/1985 (Rv. 440962 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - OGGETTO - PRESUPPOSTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - OGGETTO - PRESUPPOSTI.*
La valutazione equitativa della prestazione, rimessa al giudice del lavoro dall'art. 432 cod. proc. civ., ha per oggetto il valore economico di questa e non la Determinazione dell'esistenza della stessa, esigendo la norma che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta, con conseguente estensione della regola ordinaria (art. 1226 cod. civ.), relativa alla sola valutazione equitativa del danno, all'ipotesi in cui risulti impossibile quantificare l'oggetto in una obbligazione pecuniaria nascente dal rapporto di lavoro. (V 1377/81, mass n 412007; (V 1270/80, mass n 404769; (V 4514/79, mass n 401018; (V 4443/78, mass n 394103; (Conf 5253/83, mass n 430139).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)