Sez. 3, Sentenza n. 993 del 28/01/2002 (Rv. 551892 - 01)
AZIENDA - AFFITTO | Norme sulla locazione di cose - Applicabilità - Limiti - Danni per ritardata restituzione - Art. 1591 cod. civ. - Applicabilità.
AZIENDA - AFFITTO
Nel codice civile tra le norme sulla locazione e quelle sull'affitto, compreso l'affitto di azienda, corre il rapporto tipico tra norme generali e norme speciali, per cui se la fattispecie non è regolata da una norma specificamente prevista per l'affitto dovrà farsi ricorso alla disciplina generale sulla locazione di cose, salva l'incompatibilità con la relativa normazione speciale. Consegue che la violazione da parte dell'affittuario dell'obbligo di restituzione all'affittante dell'azienda per scadenza del termine dà luogo a carico del primo a responsabilità a norma dell'art. 1591 cod. civ. dettato in tema di locazione, mancando nella disciplina dell'affitto una norma che regoli i danni per ritardata restituzione e non essendo incompatibile con la normazione speciale sull'affitto l'art. 1591 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)