Sez. 1, Sentenza n. 1946 del 19/06/1972 (Rv. 359048 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI VENDITA DELLE PERTINENZE - DEGLI IMMOBILI PER DESTINAZIONE - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO CON L'IMMOBILE - SUPERAMENTO - DOCUMENTAZIONE CON DATA CERTA DELL'ALTRUITA - PERTINENZE TRASFERITE ANTERIORMENTE - TASSABILITA CON IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI VENDITA DELLE PERTINENZE - DEGLI IMMOBILI PER DESTINAZIONE - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO CON L'IMMOBILE - SUPERAMENTO - DOCUMENTAZIONE CON DATA CERTA DELL'ALTRUITA - PERTINENZE TRASFERITE ANTERIORMENTE - TASSABILITA CON IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE.*
Al fine di vincere la presunzione di cui all'art 47 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269) - in virtu del quale, nei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, gli immobili per destinazione sono considerati, agli effetti dell'imposta di registro, trasferiti unitamente all'immobile, ancorche si dichiarino esclusi, deve provarsi, mediante atto avente data certa attraverso la registrazione, che detti immobili sono pervenuti all'acquirente da altri ovvero appartengano ad altri. Conseguentemente, sono tassabili, insieme all'immobile, anche le pertinenze (immobili per destinazione) che risultino trasferite, anteriormente allo immobile medesimo, dalle stesse parti che successivamente abbiano proceduto al trasferimento anche dell'immobile, dovendosi tali pertinenze assoggettare all'imposta di registro nella medesima misura stabilita per l'immobile. (V 1850'70, mass n 347841).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)