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Sez. 1, Sentenza n. 2540 del 07/03/1998 (Rv. 513449 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Compravendita immobiliare - Prova della "inscientia decoctionis" da parte dell'acquirente - Necessità - Prova della mancata conoscenza della qualità di imprenditore commerciale del venditore - Rilevanza nella formazione del convincimento del giudice sul tema della "inscientia decoctionis" - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513449-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, concorre (in modo se non essenziale, quantomeno significativo) alla formazione del convincimento del giudicante in materia di prova della "inscientia decoctionis" (da fornirsi, come è noto, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di un bene da un soggetto poi fallito onde evitare il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore) la dimostrazione della mancata conoscenza, da parte dell'acquirente, della qualità di imprenditore commerciale del soggetto che ha posto in essere l'atto revocando, così che illegittimamente il giudice di merito nega l'ammissione della prova per testi richiesta dall'acquirente convenuto in revocatoria che intenda così dimostrare tale, mancata conoscenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)