Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15498 del 20/06/2013 (Rv. 627189 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, di costruzioni aeronautiche o esercenti i servizi aerei non di linea - Leggi di previdenza di categoria - Interpretazione analogica - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Attrazione alla disciplina di altri soggetti non contemplati - Esposizione al medesimo rischio - Insufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
Le leggi di previdenza di categoria, come la legge del 13 luglio 1965, n. 859, istitutiva del Fondo di previdenza per il personale di volo presso l'INPS (modificata dalla legge 31 ottobre 1988, n. 480, e quindi integrata dal d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164), alle quali corrisponde in generale un più vantaggioso sistema di tutela e di prestazioni, costituendo deroga alle leggi sulla previdenza generale, e comportando regole contributive conseguenziali, non sono suscettibili di interpretazione analogica; pertanto, non è sufficiente l'esposizione al medesimo rischio per attrarre altri soggetti non contemplati, e sottoposti ad apposita disciplina previdenziale, nello stesso fondo categoriale.
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 4, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 12, Legge 31/10/1988 num. 480 art. 1, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)