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Sez. 5, Sentenza n. 39813 del 22/04/2014 Ud. (dep. 25/09/2014) Rv. 260418 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE | Acquisto di banconote in lire italiane contraffatte - Art. 26 D.L. n. 201 del 2011 (conv. in legge n. 214 del 2011) - Previsione della "Prescrizione" immediata in favore dell'Erario di biglietti e monete in lire ancora in circolazione - Norma extrapenale - Applicabilità dell'art. 2 cod. pen. - Esclusione - Reato di cui all'art. 455 cod. pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260418-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE

Integra il reato di acquisto di monete falsificate, al fine di metterle in circolazione, la ricezione di banconote contraffatte in lire italiane, non aventi più corso legale dal 28 febbraio 2002, pur dopo la "prescrizione" a favore dell'Erario dei biglietti e delle monete relativi a tale valuta ancora in circolazione, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 201 del 2011 (conv. in legge n. 214 del 2011), atteso che quest'ultima disposizione pone una norma extrapenale non integratrice del precetto penale, che non concorre a determinarne il contenuto, ed è quindi estranea all'area di applicazione dei principi posti in materia di successione di leggi penali dall'art. 2, secondo comma, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 455, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)