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Sez. 3, Sentenza n. 4642 del 08/08/1984 (Rv. 436555 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - IN GENERE - DECLARATORIA, DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO, DELL'INESISTENZA DELLA COMPETENZA PER MATERIA ERRONEAMENTE RICONOSCIUTASI DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONSEGUENZE - RIMESSIONE DELLE PARTI INNANZI AL GIUDICE COMPETENTE DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436555-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - IN GENERE - DECLARATORIA, DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO, DELL'INESISTENZA DELLA COMPETENZA PER MATERIA ERRONEAMENTE RICONOSCIUTASI DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONSEGUENZE - RIMESSIONE DELLE PARTI INNANZI AL GIUDICE COMPETENTE DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ.*

La declaratoria, da parte del giudice di appello, che il primo giudice non aveva la Competenza per materia erroneamente riconosciutasi, implica la nullità non solo della sentenza appellata ma anche di tutti gli Atti processuali anteriori, con la conseguenza che in tal caso il giudice di secondo grado non può trattenere la causa e deciderla nel merito, ma, nel rispetto del principio fondamentale del doppio grado di giurisdizione, deve rimettere le parti avanti al giudice competente di primo grado, affinché questi si pronunci sulle domande proposte. (V 3090/77, mass n 386650).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)