Sez. 3, Sentenza n. 9867 del 10/10/1997 (Rv. 508730 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Incompetenza, per materia, del giudice di primo grado - Appello proposto, invece, al giudice di secondo grado competente per materia - Decisione nel merito della causa - Inammissibilità - Dichiarazione di nullità del processo - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Rimessione di essa dinanzi al giudice di primo grado, competente - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza per materia del giudice di primo grado - nella specie per aver giudicato in composizione ordinaria una controversia agraria - deve dichiarare la nullità della sentenza e di tutti gli atti del processo e deve rimettere le parti dinanzi al giudice competente, nella sua composizione speciale, senza trattenere invece la causa e deciderla nel merito - pur se l'appellante ha esattamente adito il giudice di secondo grado nella sua composizione speciale - perché altrimenti in tal ultimo modo violerebbe il doppio grado di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)