Sez. 3 - , Sentenza n. 2044 del 27/01/2017 (Rv. 642712 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) | Documenti giustificativi del credito – Onere del creditore di produrli nel termine all’uopo fissato dal giudice (o dal professionista delegato) – Sussistenza – Inosservanza – Conseguenze – Mancata considerazione della posizione creditoria – Legittimità.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE)
In tema di espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell’ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell'esecuzione (o dal professionista delegato), in quanto l'eccezionale facoltà prevista dall'art. 566 c.p.c. si riferisce al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incombenti ai creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)