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Sez. 2, Sentenza n. 5174 del 06/04/2001 (Rv. 545713 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti ordinatori - Inidoneità a pregiudicare la decisione della controversia - Impugnazione o regolamento di competenza - Inammissibilità - Ordinanza di trasformazione del rito - Estensione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545713-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

I provvedimenti di carattere ordinatorio, in quanto retrattabili e comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenza implicita sulla competenza; pertanto, non è suscettibile di impugnazione né di regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il Tribunale, investito nelle forme del rito ordinario di una controversia relativa ad assegnazione degli utili di un'impresa familiare (art. 230 bis cod. civ.), abbia disposto il mutamento del rito da ordinario in quello speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., avendo rilevato che la sopravvenuta istituzione del giudice unico in primo grado imponeva di ritenere superata la questione d'incompetenza funzionale, sicché residuava solo un problema di violazione del rito applicabile o di distribuzione della competenza interna di uno stesso ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Civ. art. 230 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)