Sez. 3, Sentenza n. 2876 del 02/04/1997 (Rv. 503460 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti ordinatori inidonei a pregiudicare la decisione della causa - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Ordinanza di trasformazione del rito - Estensione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
I provvedimenti di carattere ordinatorio, in quanto retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l'affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice che lo ha pronunziato, mentre è irrilevante che esso comporti sul punto un'inespressa opinione da parte dello stesso giudice. Pertanto non è suscettibile di venire impugnata con regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il Pretore investito nelle forme del rito ordinario di una controversia relativa al comodato di un immobile, rientrante nella sua competenza a norma dell'art. 8, comma secondo e terzo, cod. proc. civ. come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n.353, in presenza di un' eccezione del convenuto circa la natura agraria del rapporto e la conseguente competenza della sezione specializzata presso il Tribunale, disponga la trasformazione del rito ai sensi dell'art 426 cod. proc. civ., richiamato dal successivo articolo 447 bis dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)