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Sez. L, Sentenza n. 3618 del 16/02/2007 (Rv. 595798 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Lavoratori del comparto sanità - Licenziamento ontologicamente disciplinare - Sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale - Necessità - Sentenza di patteggiamento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595798-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di procedimento disciplinare per il personale non dirigente del comparto sanità, l'applicazione della normativa di cui all'art. 8 del CCNL 1 settembre 1995, che prevede che il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con il procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, comporta che in relazione a licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro, che ha natura ontologicamente disciplinare, la connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quello disciplinare impone, ai fini del superamento della fase di sospensione di quest'ultimo, la sussistenza di una sentenza definitiva, senza alcuna eccezione, nemmeno in caso di pronunzia di sentenza di patteggiamento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto l'annullamento del licenziamento intimato prima della sentenza definitiva, emessa ai sensi dell'art., 444 c.p.p.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)