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Sez. U, Sentenza n. 3891 del 26/02/2004 (Rv. 570586 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Interruzione - Fase amministrativa - Effetto interruttivo istantaneo - Fase giurisdizionale - Effetto interruttivo permanente.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570586-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo trova applicazione l'art. 2945, primo comma, cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera invece il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)