Sez. 1, Sentenza n. 12947 del 05/12/1992 (Rv. 479912 - 01)
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Disponibilità delle prove | Documenti ritualmente prodotti - Mancato reperimento al momento della decisione, nel fascicolo di parte - Espressione di un atto volontario della parte - Presunzione - Ammissibilità.
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Disponibilità delle prove
In virtù del principio dispositivo delle prove di cui all'art. 115 cod. proc. civ., il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di documenti ritualmente prodotti deve presumersi espressione, in mancanza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo al momento della rimessione della causa al collegio (art. 169, secondo comma, cod. proc. civ.) e di omettere la restituzione di parte dei documenti prima dell'udienza di discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)