Sez. 3, Sentenza n. 13058 del 22/12/1995 (Rv. 495181 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO | Atti e documenti ritualmente prodotti - Mancato reperimento - Obbligo del giudice di disporne la ricerca e l'eventuale ricostruzione - Sussistenza - Presunzione di un atto volontario della parte - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO
In virtù del principio desumibile dagli artt. 165, 166 e 169 cod. proc. civ., nonché 74 e 77 disp. att. cod. proc. civ., l'accertata mancanza di atti e documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti in giudizio comporta, di regola, l'obbligo del giudice di disporre la ricerca di essi, con i mezzi a sua disposizione, ed eventualmente di svolgere l'attività ricostruttiva del loro contenuto; mentre, la riconduzione dell'asportazione di atti e documenti mancanti alla condotta volontaria della parte che li aveva prodotti costituisce solo un'eccezione a tale regola, la quale può essere fondata su presunzioni deducibili dalle concrete modalità dei fatti, anche in relazione all'efficacia probatoria degli atti stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)