Sez. 3, Sentenza n. 6521 del 16/07/1997 (Rv. 506050 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Deposito di documenti - Mancanza di essi al momento della decisione della causa - Ragioni - Omesso inserimento volontario o involontario al momento della restituzione del fascicolo di parte - Rispettivo potere del giudice di decidere "allo stato degli atti" o dovere di disporre la ricerca o la ricostruzione del fascicolo - Sussistenza - Violazione di tale obbligo - Conseguenze - Vizio di motivazione - Condizioni - Oneri del ricorrente.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
Il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, nel fascicolo di parte di alcuni documenti che questa invoca - nella specie atti di istruttoria penale comprovanti le modalità del fatto - e che risultano esser stati depositati (art. 87 disp. att. cod. proc. civ.), comporta che il giudice o la decide "allo stato degli atti" - stante la disponibilità delle prove (art. 115, primo comma, cod. proc. civ.), se non consta l'involontarietà dell'omesso inserimento di essi nel fascicolo di parte al momento della restituzione di questo unitamente alla comparsa conclusionale (art. 169, secondo comma cod. proc. c.) - o - previa, se possibile, valutazione sulla loro rilevanza - se la predetta omissione dipende dallo smarrimento o sottrazione, anche parziale, di tale fascicolo, deve ordinarne alla cancelleria la ricerca, ovvero disporne la ricostruzione; la violazione di questo obbligo può configurare vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), ma la parte ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto di tali documenti e di argomentare sulla possibilità, dal loro esame, di una decisione diversa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 190 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 184, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)