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Sez. 2, Sentenza n. 5545 del 15/03/2005 (Rv. 579835 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Domanda di demolizione o di ripristino - Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari - Necessità - Richiesta di risarcimento del danno derivante da fatto illecito - Natura - Azione personale - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579835-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO

Mentre, in tema d'azioni a tutela delle distanze legali, sono contraddittori necessari tutti i comproprietari pro indiviso dell'immobile confinante, quando ne sia chiesta la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza "inutiliter data", l'azione diretta al risarcimento del danno patrimoniale per equivalente derivato da un fatto illecito (nella specie danni ad un muro per deflusso delle acque meteoriche da un solaio confinante), avendo natura personale, può essere proposta nei confronti dell'autore (esecutore materiale) dell'illecito aquiliano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)