Sez. L, Sentenza n. 5294 del 08/08/1983 (Rv. 430194 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVAZIONE DI UFFICIO - TERMINE - UDIENZA EX ART. 420 COD. PROC. CIV. - NOZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVAZIONE DI UFFICIO - TERMINE - UDIENZA EX ART. 420 COD. PROC. CIV. - NOZIONE.*
Poiché, ai sensi dell'art. 428, primo comma, cod. proc. civ., l'incompetenza territoriale del giudice del lavoro può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di discussione di cui all'art. 420 (da identificare nell'udienza utile per il processo in ordine cronologico tenuta effettivamente per prima), il giudice davanti al quale sia riassunta la causa, a seguito di declinatoria della propria Competenza da parte del giudice adito, non può rilevare la propria incompetenza richiedendo d'ufficio il regolamento di Competenza dopo l'udienza di discussione (nel senso precisato) a pena d'inammissibilità. (Conf 6493/81, mass n 417338; (Conf 254/80, mass n 403645).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)