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Sez. L, Sentenza n. 6493 del 07/12/1981 (Rv. 417338 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVAZIONE D'UFFICIO - TERMINE - UDIENZA EX ART. 420 COD. PROC. CIV. - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417338-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVAZIONE D'UFFICIO - TERMINE - UDIENZA EX ART. 420 COD. PROC. CIV. - NOZIONE.*

Ai sensi del primo comma dell'art. 428 (nuovo testo) cod. proc. civ., il quale presuppone che il giudizio penda davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, l'incompetenza territoriale può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la udienza di cui all'art. 420. Tale udienza si identifica con la udienza di discussione fissata con il decreto di cui al secondo comma dell'art. 415, sicché il superamento di questa (salva l'ipotesi in cui la stessa debba, eccezionalmente, ritenersi non celebrata) preclude la rilevabilità d'ufficio di detta incompetenza nelle successive udienze eventualmente disposte, ai sensi dello stesso art. 420, per il completamento dell'attività istruttoria o per la Costituzione del terzo chiamato in causa. Lo stesso limite temporale opera - quando il giudice sia stato investito della causa non direttamente dalle parti ma da altro giudice che gliel'abbia rimessa ratione loci - ai fini della proponibilità del regolamento d'ufficio di Competenza ex art. 45 cod. proc. civ., che, pertanto, è inammissibile, se proposto, dal giudice ad quem, oltre l'udienza di discussione (nel senso sopra precisato) tenutasi innanzi a lui. (V 2639/81, mass n 413414; (V 388/81, mass n 410853; (V 1681/79, mass n 398031; (V 419/79, mass n 396535; (V 11/79, mass n 396020; (V 3260/77, mass n 386799; (V 2593/77, mass n 386294; (V 3979/75, mass n 378265).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)