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Sez. 2, Sentenza n. 16085 del 20/07/2007 (Rv. 600444 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI | Sottotetto - Usucapione o diritto di superficie sul medesimo - Ammissibilità - Proprietà appartenente, in mancanza, al proprietario del suolo in virtù del principio dell'accessione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600444-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI

L'autonomia funzionale di un sottotetto, abitativa o meno, ciò non è sufficiente, di per sé, a determinarne la natura condominiale; ne consegue che, qualora non sia dimostrato l'intervenuto acquisto per usucapione o l'esistenza di un diritto di superficie in favore di soggetto diverso, la naturale espansività connessa al principio dell'accessione, di cui all'art. 934 cod. civ., comporta necessariamente l'appartenenza ad un unico proprietario del suolo e di ogni costruzione edificata sulla relativa verticale (nella specie la S.C., pur cassando l'impugnata sentenza in accoglimento del ricorso incidentale, ha respinto il ricorso principale contro quella parte della medesima pronuncia che, in difetto di prova della natura condominiale del suolo e dell'esistenza di un'eventuale usucapione, aveva riconosciuto il diritto di proprietà del sottotetto, per il principio dell'accessione, in favore dei proprietari del fabbricato sulla cui verticale esso era posto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)