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Sez. 1, Sentenza n. 4851 del 14/11/1989 (Rv. 464222 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO EX D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - IMPOSTA DI REGISTRO - PENE PECUNIARIE E SOPRATASSA PER TARDIVA REGISTRAZIONE - CONDONO - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464222-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO EX D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - IMPOSTA DI REGISTRO - PENE PECUNIARIE E SOPRATASSA PER TARDIVA REGISTRAZIONE - CONDONO - INAPPLICABILITÀ.*

Con riguardo ad imposta di registro, per la quale si sia esaurito il rapporto principale a seguito del pagamento del tributo definitivamente accertato, deve escludersi che il contribuente, avverso la pretesa dell'amministrazione avente ad oggetto pene pecuniarie e sopratasse per tardiva registrazione, possa invocare la disciplina del condono di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), atteso che tale disciplina si riferisce alle imposte ancora da pagare, rispondendo alla finalità di una loro sollecita riscossione con eliminazione delle relative controversie, e, solo a seguito della definizione di dette pendenze, prevede l'esenzione da sanzioni pecuniarie e sopratasse (art. 6, terzo comma). (V 3671/82, mass n 421643; (V 4190/80, mass n 408061).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)