Sez. 1, Sentenza n. 4052 del 11/05/1990 (Rv. 467070 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - ART. 31 DEL DECRETO LEGGE 10 LUGLIO 1982 N. 429 - PENE PECUNIARIE E SANZIONI NON PENALI - TRIBUTI PAGATI PRIMA DEL CONDONO - DEFINIZIONE AGEVOLATO - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - ART. 31 DEL DECRETO LEGGE 10 LUGLIO 1982 N. 429 - PENE PECUNIARIE E SANZIONI NON PENALI - TRIBUTI PAGATI PRIMA DEL CONDONO - DEFINIZIONE AGEVOLATO - INAMMISSIBILITÀ.*
La definizione agevolata di cui all'art. 31 del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, non si applica alle pene pecuniarie ed alle altre sanzioni non penali comminate prima della legge di condono e relative a Tributi pagati anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge, in quanto imprescindibile finalità del provvedimento di condono è la definizione delle vertenze in atto o in via di instaurazione, sicché presupposto dell'applicazione del condono stesso è la pendenza della controversia concernente l'imposta o il non avvenuto accertamento della violazione. (V 4851/89, mass n 464222; (V 1978/87, mass n 451273).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)