Sez. 1, Sentenza n. 1737 del 17/02/1995 (Rv. 490499 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE | Immobile vincolato ad una determinata destinazione ex art. 2 legge n. 1089 del 1939 - Relativo provvedimento del Ministero per i beni ambientali e culturali - Disapplicabilità da parte del giudice ordinario - Condizioni - Limiti.
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE
La disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario - il cui potere, ex art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, consiste nell'accertamento giurisdizionale dell'illegittimità dell'atto medesimo, cui segue la sua dichiarazione di inefficacia nel caso concreto - presuppone che il giudice ordinario svolga una duplice indagine volta, in primo luogo, ad accertarne la rilevanza rispetto all'oggetto dedotto in giudizio ed, in secondo luogo, ove rilevante, la legittimità. L'esito negativo dell'uno o dell'altro accertamento conduce ugualmente alla dichiarazione di inefficacia dell'atto nella fattispecie concreta, conseguente o all'accertamento preliminare della sua improduttività di effetti sull'oggetto dedotto in giudizio, ovvero all'accertamento della sua invalidità. Pertanto, nel caso in cui si controverta sul diritto alla restituzione, conseguente alla risoluzione del contratto di locazione per scadenza del termine, in un immobile vincolato, con provvedimento del Ministro per i beni ambientali e culturali, ad una determinata destinazione (nella specie, libreria) ex art, 2 della legge n, 1089 dell'1 giugno 1939, il giudice, rilevato che l'esecuzione del rilascio non incide in alcun modo sul vincolo di destinazione gravante sul bene, non può procedere alla disapplicazione di tale atto amministrativo, bensì deve limitarsi a dichiararne l'inefficacia rispetto alla controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1573, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)