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Sez. 2, Sentenza n. 855 del 25/03/1971 (Rv. 350722 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- MANCATA PRESTAZIONE DI ATTIVITA LAVORATIVA PER FATTO NON IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350722-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- MANCATA PRESTAZIONE DI ATTIVITA LAVORATIVA PER FATTO NON IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

La retribuzione costituisce la controprestazione dell'attivita lavorativa, e pertanto non e dovuta (fatta eccezione, sotto Forma di indennita, in alcuni casi tassativamente stabiliti dalla legge), se l'attivita lavorativa stessa venga meno per fatto non imputabile all'imprenditore. (nella specie il prestatore d'opera, sospeso perche arrestato per fatto non dovuto a causa di servizio, si doleva dei pregiudizi derivatigli dall'omessa o ritardata comunicazione del provvedimento di sospensione. La SC ha riscontrato l'irrilevanza della questione, in base al principio di cui sopra).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)