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Sez. 4, Sentenza n. 20337 del 07/03/2017 Ud. (dep. 28/04/2017) Rv. 270704 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Divieto di "reformatio in pejus" - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270704-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il divieto di "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio nel caso in cui la sentenza di appello annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato contro una sentenza di condanna, mentre non opera nel caso in cui la sentenza annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)