Sez. 4, Sentenza n. 20337 del 07/03/2017 Ud. (dep. 28/04/2017) Rv. 270704 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Divieto di "reformatio in pejus" - Operatività - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Il divieto di "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio nel caso in cui la sentenza di appello annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato contro una sentenza di condanna, mentre non opera nel caso in cui la sentenza annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)