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Sez. 2, Sentenza n. 46307 del 20/07/2016 Ud. (dep. 03/11/2016) Rv. 268315 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità - Cognizione del giudizio di rinvio - Effetto devolutivo limitato - Giudicato interno "quoad poenam" - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-07-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268315-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma terzo, 609 e 627, comma secondo, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)