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Sez. 1, Sentenza n. 20425 del 21/09/2006 (Rv. 592355 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Regime delle preclusioni introdotto dalla legge n. 353 del 1990 - Applicabilità - Conseguenze - Nuovi motivi di opposizione - Ammissibilità - Esclusione - Motivo introdotto in primo grado da altro destinatario della sanzione e fatto proprio dal ricorrente per cassazione - Ammissibilità del motivo di ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592355-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamati per le violazioni relative al codice della strada dall'art. 205 di tale codice), introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione; ne consegue che, nel caso che avverso una stessa ordinanza ingiunzione venga proposta opposizione da due diversi destinatari della sanzione, anche se i due giudizi vengono riuniti non viene meno l'autonomia delle due posizioni, il che non consente di estendere ad uno degli opponenti i motivi di opposizione formulati soltanto dall'altro. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso formulato da un Sindaco, destinatario di sanzione amministrativa per non aver richiesto una valutazione di impatto ambientale, con il quale questi deduceva per la prima volta con il ricorso per cassazione che il destinatario della sanzione avrebbe dovuto essere non lui ma l'assessore al quale aveva delegato il relativo potere, questione sollevata in primo grado non dal Sindaco ma dal Comune, anch'esso destinatario della sanzione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)