Sez. 1, Sentenza n. 13667 del 17/09/2003 (Rv. 566916 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rilievo d'ufficio di cause di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Domande nuove - Proponibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (richiamati per le violazioni relative al codice della strada dall'art. 205 di tale codice), introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione. Da questa delimitazione dell'oggetto del giudizio consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento opposto, e che l'opponente non ha facoltà di modificare l'originaria domanda, se non nei limiti consentiti dall' art. 183 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)